Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 23/01/2013 (Rv. 624814 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO | Deposito - Avviso ai creditori - Destinatari della comunicazione - Creditori non ammessi ma proponenti opposizione allo stato passivo - Configurabilità - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO
In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il relativo avviso di deposito, anche alla stregua dell'art. 110, secondo comma, legge fall. nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche ad esso apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, deve essere comunicato, a pena di nullità, altresì ai creditori non ammessi che abbiano proposto opposizione allo stato passivo, in quanto legittimati a presentare, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, osservazioni all'anzidetto progetto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)