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Sez. 1, Sentenza n. 16633 del 10/08/2015 (Rv. 636634 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO | Deposito del progetto di riparto - Comunicazione ai creditori - Destinatari - Creditori ammessi tardivamente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636634-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO

In tema di fallimento, alla luce della nuova disciplina del subprocedimento di riparto dell'attivo prevista dall'art. 110 l.fall. (come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), il giudice delegato deve ordinare il deposito in cancelleria del progetto di riparto delle somme disponibili predisposto dal curatore ed inoltre, al fine di un eventuale reclamo, la sua comunicazione non solo ai creditori ammessi al passivo fallimentare e a quelli che abbiano proposto impugnazione allo stato passivo, ma anche ai creditori ammessi tardivamente prima del decreto di esecutività del progetto di riparto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)