Sez. 5, Sentenza n. 29162 del 10/06/2010 Cc. (dep. 23/07/2010) Rv. 247890 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Contestazione a catena - Maturazione del diritto alla scarcerazione - Modalità di attivazione - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
L'ordinanza con cui il G.i.p. rigetti l'istanza di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per effetto della cosiddetta. "contestazione a catena", ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non è impugnabile mediante il ricorso ex art. 311 cod. proc. pen., dovendosi, in tale ipotesi, proporre appello davanti al Tribunale della libertà.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)