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Sez. 5 - , Sentenza n. 14713 del 06/03/2019 Cc. (dep. 03/04/2019) Rv. 275098 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Ricorso diretto avverso ordinanza applicativa della misura cautelare personale - Motivo incentrato sulla violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275098-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"

In tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa della misura che deduca la violazione della regola di retrodatazione del termine di decorrenza di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all'interesse attuale della questione, dovendo invece la questione essere proposta, ex art. 306 cod. proc. pen., al giudice delle indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)