Sez. U, Sentenza n. 893 del 03/04/1973 (Rv. 363230 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - CONTRATTO ESATTORIALE - RISOLUZIONE - DECADENZA DELL'ESATTORE - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE - DIRITTO ALLA STABILITA DELL'IMPIEGO - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO DEL PERSONALE - FONDATI MOTIVI - CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - NECESSITA - NORMATIVA DELL'ART 140 DEL TU N 858 DEL 1963 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - CONTRATTO ESATTORIALE - RISOLUZIONE - DECADENZA DELL'ESATTORE - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE - DIRITTO ALLA STABILITA DELL'IMPIEGO - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO DEL PERSONALE - FONDATI MOTIVI - CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - NECESSITA - NORMATIVA DELL'ART 140 DEL TU N 858 DEL 1963 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art 140, prima parte, del tu sulle imposte dirette approvato con DPR 15 maggio 1963, n 858, garantisce il mantenimento in servizio, senza soluzione di continuita, per il caso di scadenza o di cessazione del contratto di esattoria, del personale iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, in modo che tale personale sia trasferito alle dipendenze del nuovo assuntore. Lo stesso articolo, nell'ultimo comma, garantisce inoltre agli esattoriali, che si trovano da almeno due anni iscritti al fondo di previdenza e che vengono confermati in servizio, il diritto alla stabilita nell'impiego. Infatti, per espressa disposizione della medesima norma il personale che si trova nelle indicate condizioni non puo essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi degli articoli 21 e 58 della legge 2 aprile 1958, n 377, e cioe al raggiungimento del sessantesimo anno di eta per gli uomini e del cinquantacinquesimo per le Donne. Con le richiamate Disposizioni il legislatore ha inteso far coincidere la data di cessazione del lavoro con il conseguimento della pensione, attuando il coordinamento (nei limiti della legge di delega 6 novembre 1962, n 1608) tra la legge n 377 del 1958 e il testo unico n 858 del 1963. Da cio consegue la manifesta infondatezza della eccezione di illegittimita costituzionale, sotto il profilo dell'eccesso di delega, del citato art 140 del testo unico n 858 del 1963. (Conf 827/73, mass n 363103).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 art. 58, Legge 02/04/1958 num. 377 art. 21, Legge 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)