Sez. L, Sentenza n. 5656 del 29/11/1978 (Rv. 395429 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO NELLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - STABILITA EX ART 140 DEL TU APPROVATO DAL DPR N 858 DEL 1963 - CESSAZIONE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO NELLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - STABILITA EX ART 140 DEL TU APPROVATO DAL DPR N 858 DEL 1963 - CESSAZIONE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
L'art 140 tu sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con DPR 15 maggio 1963 n 858, nel recepire l'integrale contenuto degli artt 21 e 58 della legge 2 aprile 1958 n 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette), garantisce all'impiegato esattoriale la stabilita dell'impiego fino al raggiungimento dell'eta pensionabile, che e posto in linea generale a sessanta anni per gli uomini e a cinquantacinque anni per le Donne, ma e ridotto a cinquantacinque anni anche per gli uomini che abbiano versato trenta anni di contribuzione; con la conseguenza - atteso l'intimo collegamento tra cessazione del rapporto di lavoro e diritto a pensione - che il rapporto stesso perde la garanzia di stabilita, ed e suscettibile di risoluzione, quando sorge per il dipendente il diritto a pensione. E, pertanto, legittimo il licenziamento intimato all'impiegato esattoriale che ha compiuto i cinquantacinque anni di eta e che ha almeno un trentennio di contribuzione. (V 893/73, mass n 363230; (V 827/73, mass n 363103).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 02/04/1958 num. 377 art. 21, Legge 02/04/1958 num. 377 art. 58, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)