Sez. 1, Sentenza n. 3279 del 07/03/2002 (Rv. 552861 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Proposizione di un atto giudiziario da parte di una società o di altro ente collettivo - Procura - Conferimento - Nome del conferente - Illeggibilità - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., l'illeggibilità del nome della persona fisica, legale rappresentante di un ente collettivo, che conferisce la procura alle liti, rende invalida la procura stessa, salvo che sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di "legale rappresentante" ad una ben individuata persona fisica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)