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Sez. L, Sentenza n. 9596 del 14/07/2001 (Rv. 548209 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Proposizione di un atto giudiziario da parte di una società o di un altro ente collettivo - Procura - Conferimento - Nome del conferente - Mancata indicazione sia nell'intestazione dell'atto sia nella procura - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548209-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né dall'intestazione dell'atto proposto da una società o da altro ente collettivo, né dalla relativa procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura e improponibile la domanda, a meno che in base agli atti già esistenti al momento del conferimento, sia possibile il riferimento della già indicata qualità di "legale rappresentante" ad una ben individuata persona fisica. (Fattispecie relativa alla validità della procura rilasciata per il giudizio di primo grado da una società in nome collettivo convenuta in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)