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Sez. 1, Sentenza n. 16309 del 26/04/2005 Ud. (dep. 29/04/2005) Rv. 231597 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - INVITO A COMPARIRE DELL'AUTORITÀ DI P.S. | Sicurezza pubblica - Provvedimenti di polizia - Invito a comparire dell'Autorità di P.S. - Straniero - Obbligo di formulare l'atto in lingua a lui conosciuta - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231597-01

SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - INVITO A COMPARIRE DELL'AUTORITÀ DI P.S.

L'obbligo imposto dall'art. 2, comma sesto, D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 all'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero che non comprende la lingua italiana di tradurli anche sinteticamente in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato, non é analogicamente estensibile, per la specialità e tassatività del suo contenuto, all'invito a presentarsi presso l'ufficio stranieri della Questura ai fini della regolarizzazione della posizione di soggiorno in Italia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 2 com. 6 CORTE COST., DPR 31/08/1999 num. 394 art. 3 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 5, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)