Sez. 1, Sentenza n. 39949 del 16/09/2014 Ud. (dep. 26/09/2014) Rv. 260799 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore - Traduzione del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento in lingua veicolare - Omessa attestazione di motivata impossibilità di predisporre un testo in lingua madre - Illegittimità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Ai fini della configurabilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore, la mera traduzione del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento in lingua "veicolare", senza che sia attestata la motivata impossibilità di avvalersi di un testo già predisposto nella lingua madre dello straniero, secondo quanto prevede l'art. 13, comma quinto, n. 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, non integra di per sè illegittimità dei provvedimenti amministrativi posti a presupposto della condanna, quando non è dedotta in concreto l'inidoneità dei documenti redatti in lingua "veicolare" a dare compiuta cognizione all'interessato del contenuto precettivo dei provvedimenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)