Sez. 3, Sentenza n. 1011 del 06/04/1971 (Rv. 350986 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONFIGURABILITA DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - IMPUGNABILITA CON LA REVOCAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONFIGURABILITA DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - IMPUGNABILITA CON LA REVOCAZIONE.*
Il travisamento dei fatti da parte del giudice di merito non puo costituire motivo di censura in Sede di legittimita, se non si risolva nel vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazionè altrimenti unico rimedio esperibile e quello della revocazione ai sensi dell'art 395, n 4 cod proc civ. (Conf 60'70, mass n 344721).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)