Sez. 2, Sentenza n. 16202 del 23/07/2007 (Rv. 600437 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Art. 1669 cod. civ. - Applicabilità alla Cooperativa edilizia costruttrice e venditrice - Configurabiltà - Sussistenza - Assenza di scopo di lucro - Irrilevanza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità previsto dall'art. 1669 cod. civ. riveste la qualità di costruttore-venditore la cooperativa edilizia che ha assegnato ai soci prenotatari unità immobiliari di un complesso condominiale, realizzandosi in tal caso un trasferimento della proprietà a titolo oneroso nonostante l'equivalenza del corrispettivo al prezzo della costruzione e l'assenza di profitto della cooperativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)