Sez. 2, Sentenza n. 11132 del 23/12/1994 (Rv. 489399 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Costruzione e successivo collaudo dell'immobile - Controllo esercitato dal committente anche mediante il direttore dei lavori - Attribuzione al committente della responsabilità del costruttore - Esclusione - Limiti.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE
Il controllo esercitato dal committente (nella specie, una società cooperativa edilizia), anche mediante il direttore dei lavori, durante la costruzione dell'immobile e con il successivo collaudo, quando non si risolve in una vigilanza così penetrante da rendere l'appaltatore un "nudus minister" (cosiddetto appalto a regia), rientra nei normali poteri di verifica del committente e non attribuisce, quindi, allo stesso la veste di costruttore e la responsabilità extracontrattuale che l'art. 1669 cod. civ. pone a carico del costruttore in quanto tale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)