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Sez. 1, Sentenza n. 1314 del 25/02/1980 (Rv. 404834 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - FUNZIONE - REVOCA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEI BENEFICI TRIBUTARI INIZIALMENTE CONCESSI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404834-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - FUNZIONE - REVOCA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEI BENEFICI TRIBUTARI INIZIALMENTE CONCESSI - AMMISSIBILITA.*

Il cosiddetto concordato fiscale, nell'ordinamento tributario di cui al RDL 7 agosto 1936 n 1639, e mezzo di Determinazione della materia imponibile, non dell'imposta (nella specie, di registro), e, pertanto, non osta a che l'amministrazione finanziaria possa revocare i benefici tributari inizialmente concessi, in difetto dei presupposti di legge. (V 3247/77, mass n 386769; (V 1831/75, mass n 375494).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 41, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)