Sez. U, Sentenza n. 1831 del 12/05/1975 (Rv. 375494 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - EFFETTI - ADESIONE AL QUANTUM - NULLITA - VIZI DI LEGITTIMITA - IMPUGNABILITA DEL CONCORDATO - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - TERMINI PER RICORRERE - REGIME ANTERIORE AL 1956.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - EFFETTI - ADESIONE AL QUANTUM - NULLITA - VIZI DI LEGITTIMITA - IMPUGNABILITA DEL CONCORDATO - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - TERMINI PER RICORRERE - REGIME ANTERIORE AL 1956.*
Il concordato fiscale, quantunque concluso sul presupposto della sussistenza dell'obbligazione d'imposta, e diretto soltanto ad accertare l'entita del reddito e non anche a risolvere questioni di diritto in ordine ai limiti di efficacia ed alla interpretazione della legge istitutiva del tributo. Pertanto, esso produce effetti definitivi unicamente relativamente al quantum dell'imposta e non esclude il diritto del contribuente di impugnare l'accertamento in esso contenuto per vizi di legittimita. Tale impugnativa doveva essere proposta, prima dell'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1956 n 1 e del DPR 29 gennaio 1958 n 645, mediante reclamo alla commissione tributaria entro trenta giorni dalla stipula del concordato, a norma degli artt 91 del RD 11 luglio 1907 n 560 e 41 del RD 7 agosto 1936 n 1639. (Conf 1625/69; 3499/68, mass n 336650; (V 3821/69, mass n 344141).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/07/1907 num. 560 art. 91, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 41, Legge 05/01/1956 num. 1 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)