Sez. L, Sentenza n. 10438 del 29/10/1990 (Rv. 469558 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST CORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO E GARANZIA EX ART. 22 STATUTO LAVORATORI - SPETTANZA AI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - CARATTERE ESCLUSIVO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST CORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO E GARANZIA EX ART. 22 STATUTO LAVORATORI - SPETTANZA AI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - CARATTERE ESCLUSIVO.*
La garanzia posta dall'art. 22 dello statuto dei lavoratori - secondo cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale è consentito solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza - riguarda solo i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali (e non anche i meri componenti della stessa) i quali, per le specifiche funzioni da essi espletate, svolgano un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione dei suddetti organismi sindacali e quindi risultino anche titolari del diritto ai permessi retribuiti di cui al successivo art. 23, che rappresentano l'indispensabile strumento per l'effettivo Esercizio della dirigenza sindacale. (V 480/89, mass n 461595; (V 1821/86, mass n 445119).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)