Sez. L, Sentenza n. 1821 del 17/03/1986 (Rv. 445119 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE DI UNA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE - PREVIO NULLA OSTA - NECESSITÀ - RIFERIMENTO AI LAVORATORI SVOLGENTI LE CORRISPONDENTI MANSIONI - SUFFICIENZA - QUALIFICAZIONE MERAMENTE NOMINALISTICA DELLA LORO POSIZIONE NELL'ORGANISMO SINDACALE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE DI UNA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE - PREVIO NULLA OSTA - NECESSITÀ - RIFERIMENTO AI LAVORATORI SVOLGENTI LE CORRISPONDENTI MANSIONI - SUFFICIENZA - QUALIFICAZIONE MERAMENTE NOMINALISTICA DELLA LORO POSIZIONE NELL'ORGANISMO SINDACALE - IRRILEVANZA.*
La garanzia posta dall'art. 22 dello statuto dei lavoratori - secondo cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta della associazione sindacale di appartenenza - riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale. (V 5735/84, mass n 437410).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)