diritto.io

Sez. 6 - , Sentenza n. 17775 del 03/04/2019 Cc. (dep. 29/04/2019) Rv. 275729 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Riconoscimento di sanzioni pecuniarie - Rifiuto - Art. 12 del d. lgs. n. 37 del 2016 - Facoltatività - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275729-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra gli Stati membri dell'Unione europea, il rifiuto per i motivi enunciati dall'art. 12 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n.37, è rimesso alla valutazione discrezionale della Corte d'Appello, pertanto il mancato esercizio di tale potere non integra un motivo di illegittimità del provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza che aveva dato esecuzione alla sanzione pecuniaria irrogata dallo Stato estero, nonostante l'importo di tale sanzione consentisse alla corte d'appello, in base all'art.12 d.lgs. n.37 del 2016, comma 1, lett.i), n.2.5), di valutare discrezionalmente il rifiuto del riconoscimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 37 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)