Sez. U, Sentenza n. 2089 del 04/05/1989 (Rv. 462669 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI PREVIDENZIALI FONDATI SU UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO MA RISPETTO A QUESTO AUTONOMI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - CONTROVERSIA FRA L'INPS ED UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO RELATIVA AD UN CREDITO INERENTE AL RAPPORTO PREVIDENZIALE - ESTINZIONE - NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO DELL'ORDINE DI PAGAMENTO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI PREVIDENZIALI FONDATI SU UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO MA RISPETTO A QUESTO AUTONOMI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - CONTROVERSIA FRA L'INPS ED UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO RELATIVA AD UN CREDITO INERENTE AL RAPPORTO PREVIDENZIALE - ESTINZIONE - NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO DELL'ORDINE DI PAGAMENTO - IRRILEVANZA.*
Le controversie relative a rapporti assicurativi previdenziali i quali, pur avendo il loro necessario fondamento in un rapporto di pubblico impiego, siano rispetto a questo autonomi, differenziandosene per fonte, causa, soggetti e contenuto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; né tale giurisdizione, ove si tratti di controversia fra l'i.N.P.S. ed un ente pubblico non economico che investa solo la sussistenza di un diritto di credito inerente al rapporto previdenziale (come, nella specie, il pagamento, da parte dell'a.C.i., dei valori capitali corrispettivi ai benefici "combattentistici" in favore di suoi dipendenti), può essere esclusa sul rilievo della natura di atto amministrativo dell'ordine di pagamento, trattandosi di rapporto obbligatorio direttamente costituito dalla legge senza alcun margine di discrezionalità dell'ente pubblico debitore e non esulando la pronuncia di condanna al pagamento delle somme corrispondenti dai limiti - peraltro "interni" e perciò non escludenti detta giurisdizione - posti dall'art. 4 all. E legge 20 marzo 1865 n. 2248. (V 4996/83, mass n 429870; (V 5251/79, mass n 401847).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST., Legge 09/05/1984 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)