Sez. U, Sentenza n. 4996 del 20/07/1983 (Rv. 429870 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO E L'I.N.P.S. AVENTE AD OGGETTO LA SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO E L'I.N.P.S. AVENTE AD OGGETTO LA SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Qualora la controversia fra un ente pubblico non economico e l'i.N.P.S., ancorché con la partecipazione al giudizio di dipendenti del primo, investa soltanto la sussistenza o meno degli obblighi contributivi dell'ente nei confronti dell'istituto, sulla controversia medesima deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, non quella esclusiva del giudice amministrativo, poiché essa si riferisce al rapporto previdenziale, che è autonomo e distinto rispetto al rapporto di pubblico impiego, e può implicare indagini su quest'ultimo in via meramente incidentale, al fine di una decisione limitata al riscontro o meno di una posizione creditoria dell'ente assicuratore nei confronti del datore di lavoro. (V 2998/80, mass n 406752; (V 3228/79, mass n 399599).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)