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Sez. 1, Sentenza n. 8939 del 29/04/2005 (Rv. 583247 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Aree pedonali urbane e zone a traffico limitato - Violazione del divieto di accesso e di altri singoli obblighi o limitazioni - Sanzione prevista per ogni singola violazione - Soggezione - Deroga al disposto dell'art. 198, comma primo, cod. str. - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583247-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'art. 198, comma secondo, cod. str., in deroga al disposto del comma primo - che, nel caso di più violazioni commesse con una sola azione o omissione, commina la sanzione per l'infrazione più grave, aumentata fino al triplo - stabilisce che nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, senza che in senso contrario possa rilevare l'argomento che il comportamento costituente l'antecedente necessario di altra condotta non possa ricevere un'autonoma sanzione, atteso che (come nella specie) quella dell'accesso e quella della sosta sono condotte distinte, con finalità diverse, seppure convergenti, rivolte entrambe ad assicurare alla circolazione pedonale l'uso esclusivo delle aree urbane, e, la prima, anche a tutelare l'ambiente da fattori inquinanti. È pertanto indifferente che la sosta vietata comporti necessariamente la infrazione del divieto di transito: diversamente opinando, risulterebbe irragionevole la medesima sanzione a chi transiti con autoveicolo senza sostare e a chi lasci anche l'auto in sosta.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 198

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)