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Sez. 3, Sentenza n. 3617 del 03/02/1998 Ud. (dep. 23/03/1998) Rv. 210686 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Autoveicoli - Simulata vendita a favore di soggetti residenti a Livigno - Vendita successiva a favore di soggetti residenti in Italia - Sussistenza del reato - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210686-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

È configurabile il reato di contrabbando nel caso di simulata vendita di autoveicoli da parte di un soggetto residente in Italia a favore di altro soggetto residente nel territorio extradoganale di Livigno ed effettivamente, poi, rivendute in Italia, anche se le auto non hanno mai superato la linea doganale, in quanto l'art. 292 del d.p.r.23 gennaio 1973, n.43 disciplina un delitto a condotta libera, nel senso che è punibile il comportamento di chi in qualsiasi modo si sottrae al pagamento di diritti di confine, indipendentemente dal multiforme e concreto atteggiarsi della condotta. (Fattispecie relativa ad una associazione che, tramite un complesso di falsificazioni, faceva figurare vetture, mai spostate dal territorio doganale, come destinate a quello extradoganale di Livigno, mentre successivamente le stesse venivano immesse nel mercato nazionale lucrando l'Iva e non pagando i diritti di confine).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)