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Sez. 3, Sentenza n. 11427 del 14/10/1994 Ud. (dep. 17/11/1994) Rv. 200612 - 01

Finanze e tributi - Reati doganali - Contrabbando | Traffico di veicoli in uso privato da e per il territorio del Comune di Livigno - È traffico internazionale - Applicabilità delle norme sulla importazione temporanea - Conseguenze - Fattispecie: contrabbando.
Stato
decisa il 1994-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200612-01

Finanze e tributi - Reati doganali - Contrabbando

Il superamento della linea doganale del Comune di Livigno verso un limitrofo Comune italiano e l'ingresso in questo comporta immissione nel territorio doganale italiano. Pertanto, poiché l'automobile estera che entra nel territorio doganale italiano deve essere importata col conseguente pagamento dei diritti di confine e dell'I.V.A., a meno che non si tratti di veicolo in uso privato cui debba applicarsi il regime di importazione temporanea a norma della Convenzione di New York del 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con legge 27 ottobre 1957 n. 1163, e degli artt. 175, 176, 214 e 216 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, il traffico di veicoli in uso privato, da e per il territorio del Comune di Livigno, deve essere considerato come traffico internazionale cui si applicano, per la importazione temporanea in esenzione della emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie, le norme sopra richiamate. In conseguenza, gli autoveicoli coperti da titolo di importazione temporanea possono essere utilizzati in uso privato - nel quale rientra anche quello a scopi commerciali - da persona diversa dal proprietario non residente in Italia, a condizione che abbia residenza abituale fuori dal Paese di importazione e sia stata autorizzata, con procura speciale, dal proprietario. (Fattispecie in tema di ritenuta sussistenza di contrabbando).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 04/06/1954, Legge 27/10/1957 num. 1163 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 175, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 176, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 214, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)