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Sez. 5, Sentenza n. 140 del 13/01/1983 Cc. (dep. 18/02/1983) Rv. 157498 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157498-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza istruttoria di proscioglimento è inammissibile, non già per Mancanza di interesse, ma perché l'attuale sistema legislativo non consente di individuare il giudice di rinvio, in caso di accoglimento del ricorso. Ed infatti non sarebbe giustificato né il rinvio al giudice penale ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., concernendo l'effetto dell'annullamento solo gli effetti civili, né il rinvio al giudice civile a norma dell'art. 541 cod. proc. pen., che presuppone il passaggio del processo dalla fase istruttoria a quella del giudizio. Ne deriva che la parte civile può tutelare le proprie ragioni solo in Sede civile nei limiti consentiti dal sistema.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)