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Sez. 3, Sentenza n. 518 del 04/03/1970 (Rv. 345563 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - SCIOPERO - CASO DI FORZA MAGGIORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345563-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - SCIOPERO - CASO DI FORZA MAGGIORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, se sorretto da sufficiente motivazione, lo stabilire se, nel caso concreto, uno sciopero sia da considerarsi, o meno, come caso di forza maggiore ai fini dell'esonero del debitore dalla responsabilita per l'inadempimento di un'obbligazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)