Sez. 3, Sentenza n. 518 del 04/03/1970 (Rv. 345563 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - SCIOPERO - CASO DI FORZA MAGGIORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - SCIOPERO - CASO DI FORZA MAGGIORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, se sorretto da sufficiente motivazione, lo stabilire se, nel caso concreto, uno sciopero sia da considerarsi, o meno, come caso di forza maggiore ai fini dell'esonero del debitore dalla responsabilita per l'inadempimento di un'obbligazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)