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Sez. 3, Sentenza n. 836 del 29/01/1988 (Rv. 457230 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - SCIOPERO GIÀ IN ATTO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PROTRAZIONE NEL TEMPO - CASO DI FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457230-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - SCIOPERO GIÀ IN ATTO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PROTRAZIONE NEL TEMPO - CASO DI FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE.*

L'imprenditore può essere esonerato da responsabilità contrattuale per forza maggiore con riguardo allo sciopero (di origine economica od anche politica) del personale dipendente ove lo stesso sia astrattamente prevedibile come possibile al momento della stipulazione del contratto, non quando già in atto al momento della stipula si sia protratto nel tempo, perché in questo caso l'imprenditore versa in colpa per avere assunto l'obbligazione senza la consapevolezza, in base alle norme di comune diligenza, di poterla adempiere in tempo utile. (V 5035/83, mass n 429901; (V 518/70, mass n 345563; (V 2105/68, mass n 334253).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)