Sez. U, Sentenza n. 2544 del 07/10/1964 (Rv. 303813 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI E ARTI SANITARIE - COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - SOPRAVVIVENZA - LEGITTIMITA COSTITUZIONALE.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI E ARTI SANITARIE - COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - SOPRAVVIVENZA - LEGITTIMITA COSTITUZIONALE.*
Il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, concesso dalla vi disp trans e finale per la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti, tra cui la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie istituita con la legge 13 settembre 1946 n 233, non ha carattere perentorio, ma semplicemente programmaticò e, quindi, costituzionalmente legittima la sopravvivenza dei predetti organi di giurisdizione anche oltre il quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, e finche non interverra un provvedimento legislativo di revisione, poiche il principio dell'unita della giurisdizione, sancito dall'art. 102 della Costituzione, sino a quando non sara attuata la suddetta vi disp trans, opera soltanto nel senso di vietare l'istituzione dei nuovi giudizi speciali.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)