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Sez. 3, Sentenza n. 10284 del 27/07/2001 (Rv. 548551 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Norme istitutive - Eccezione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548551-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA

La Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie, preposta a decidere le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti in materia disciplinare emessi dalla Commissione provinciale dei medici chirurghi, è un organo giurisdizionale speciale istituito prima della Costituzione e, quindi, sottratto al divieto, imposto dall'art. 102, comma secondo, Cost. di istituzione di giudici speciali o straordinari. Nè rileva che la detta Commissione non sia stata sottoposta a revisione ai sensi dell'art. VI delle disposizioni transitorie e finali della Carta costituzionale, nel termine ivi previsto, trattandosi di termine ordinatorio la cui scadenza non ha determinato l'illegittimità costituzionale degli organi che avrebbero dovuto essere revisionati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)