Sez. 2, Sentenza n. 3092 del 30/10/1971 (Rv. 354412 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - NATURA DELLA NORMA CHE IMPONE LA DISTANZA (INTEGRATIVA O NON DEL COD CIV) - NORMA PRECLUDENTE LA CONFIGURABILITA DEL DIRITTO DI PREVENZIONE - NATURA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE - SUSSISTENZA - REQUISITO DELLA RECIPROCITA - SUSSISTENZA - NECESSITA - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI STABILITE IN MISURA CORRISPONDENTE ALL'ALTEZZA DEL FABBRICATO PIU ALTO - RECIPROCITA - CONFIGURABILITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - NATURA DELLA NORMA CHE IMPONE LA DISTANZA (INTEGRATIVA O NON DEL COD CIV) - NORMA PRECLUDENTE LA CONFIGURABILITA DEL DIRITTO DI PREVENZIONE - NATURA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE - SUSSISTENZA - REQUISITO DELLA RECIPROCITA - SUSSISTENZA - NECESSITA - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI STABILITE IN MISURA CORRISPONDENTE ALL'ALTEZZA DEL FABBRICATO PIU ALTO - RECIPROCITA - CONFIGURABILITA.*
Le diverse e piu gravose limitazioni dettate, in materia di distanze tra le costruzioni, dai regolamenti locali, per il disposto degli artt 872 e 873 cod civ devono considerarsi integrative di quelle stabilite dal codice civile anche quando, per la particolare disciplina predisposta da quelle fonti, non sia configurabile il diritto di prevenzione, come nel caso in cui le distanze tra le costruzioni siano stabilite attraverso la formazione di distacchi da realizzare mediante il divieto, posto a carico delle proprieta contigue, di costruire a una certa distanza dal confine. E sebbene pur quando i particolari criteri adottati dalle norme edilizie in tema di distanze legali non consentano, per la loro rigidita e per la conseguente Mancanza di alternative, di configurare il diritto di prevenzione e correlativamente l'eventuale diritto dell'altro proprietario di costruire in aderenza qualora il preveniente abbia costruito a distanza inferiore a quella legale occorre pur sempre che le limitazioni sancite in materia rispondano - perche possano essere considerate integrative di quelle del codice civile - al requisito della reciprocita (elemento che caratterizza le limitazioni legali nei rapporti di vicinato), cio non esclude che siffatto requisito possa essere rinvenuto, per via di interpretazione, con riguardo al sistema in cui la norma si inserisce, anche nel caso in cui le distanze tra le costruzioni siano stabilite in misura corrispondente all'altezza del fabbricato piu alto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)