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Sez. 2, Sentenza n. 2700 del 11/05/1979 (Rv. 399022 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - NORME DEI REGOLAMENTI LOCALI PRECLUDENTI LA CONFIGURABILITA DEL DIRITTO DI PREVENZIONE - NATURA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399022-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - NORME DEI REGOLAMENTI LOCALI PRECLUDENTI LA CONFIGURABILITA DEL DIRITTO DI PREVENZIONE - NATURA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE - SUSSISTENZA.*

Le diverse e piu gravose limitazioni dettate in materia di distanze tra le costruzioni dai regolamenti locali, per il disposto degli artt 872 e 873 cod civ devono considerarsi integrative di quelle stabilite dal codice civile anche quando, per la particolare disciplina disposta da quelle fonti, non sia configurabile il diritto di prevenzione, come nel caso in cui le distanze tra le costruzioni siano stabilite attraverso la formazione di distacchi da realizzare mediante il divieto, posto a carico delle proprieta contigue, di costruire a una certa distanza dal confine con criteri rigidi e senza possibilita di alternative e conseguente impossibilita di costruire sul confine o in aderenza. (Conf 3092/71, mass n 354412; (Conf 2336/76, mass n 381126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)