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Sez. L, Sentenza n. 4328 del 24/06/1983 (Rv. 429234 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA DI CONDANNA IN PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - RIFORMA IN APPELLO E CONSEGUENTE ASSOLUZIONE DEL CONVENUTO DALLE DOMANDE PROPOSTE CONTRO DI LUI - EFFETTI - PRIVAZIONE DELLA NATURA DI TITOLO IDONEO PER INIZIARE O PROSEGUIRE L'ESECUZIONE - ATTI DI ESECUZIONE GIÀ COMPIUTI - INTANGIBILITÀ FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - INCLUSIONE, NELLA SENTENZA ASSOLUTORIA DI RIFORMA, DI STATUIZIONE DI CONDANNA RESTITUTORIA O DI RIDUZIONE IN PRISTINO - ESECUZIONE - PREVIO PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429234-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA DI CONDANNA IN PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - RIFORMA IN APPELLO E CONSEGUENTE ASSOLUZIONE DEL CONVENUTO DALLE DOMANDE PROPOSTE CONTRO DI LUI - EFFETTI - PRIVAZIONE DELLA NATURA DI TITOLO IDONEO PER INIZIARE O PROSEGUIRE L'ESECUZIONE - ATTI DI ESECUZIONE GIÀ COMPIUTI - INTANGIBILITÀ FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - INCLUSIONE, NELLA SENTENZA ASSOLUTORIA DI RIFORMA, DI STATUIZIONE DI CONDANNA RESTITUTORIA O DI RIDUZIONE IN PRISTINO - ESECUZIONE - PREVIO PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - NECESSITÀ.*

La sentenza di riforma resa in grado di appello, che assolve l'originario convenuto dalle domande proposte nei suoi confronti, da una parte, ai sensi dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., si sostituisce immediatamente alla sentenza di condanna di primo grado, privandola, ove provvisoriamente esecutiva, della natura di titolo idoneo per iniziare o proseguire l'esecuzione, e, d'altra parte, ai sensi del secondo comma della stessa norma, opera, con riguardo all'esecuzione conclusa o agli Atti esecutivi compiuti prima della riforma, solo con il passaggio in giudicato di tale pronuncia, lasciando in vita, fino a detto momento, non solo gli Atti compiuti in esecuzione (coatta o spontanea) della sentenza di primo grado ma anche gli effetti già realizzati in dipendenza di quest'ultima, con le qualificazioni giuridiche ad essi impressi dalla medesima. La regola stabilita dal secondo comma dell'art. 336 cod. proc. civ., riguardando le sentenze di riforma assolutorie, non può mai collidere con la regola dettata dal primo comma dell'art. 337 dello stesso codice (sull'immediata esecutività delle sentenze di appello di condanna) e, quando la sentenza assolutoria di riforma (resa in grado d'appello) contenga anche statuizioni di condanna restitutorie o di riduzione in pristino, queste non possono essere eseguite se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza che le contiene. (V 1669/82, mass n 419498, parte prima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)