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Sez. L, Sentenza n. 3040 del 17/05/1984 (Rv. 435077 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO IN ESECUZIONE DI SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESTROMISSIONE DALL'AZIENDA A SEGUITO DI RIFORMA DI QUEST'ULTIMA PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI APPELLO - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - PREVIA NUOVA ISTANZA DI REINTEGRA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435077-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO IN ESECUZIONE DI SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESTROMISSIONE DALL'AZIENDA A SEGUITO DI RIFORMA DI QUEST'ULTIMA PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI APPELLO - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - PREVIA NUOVA ISTANZA DI REINTEGRA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai sensi del secondo comma dell'art. 336 cod. proc. civ., la esecuzione data alla sentenza di primo grado immediatamente esecutiva può essere rimossa soltanto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di riforma resa in grado d'appello. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore - già reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in esecuzione della sentenza del pretore - sia estromesso dall'azienda a seguito della riforma di tale decisione, ad opera del giudice di appello, ma prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza, tale estromissione comporta l'Obbligo, del datore di lavoro, di corrispondere al lavoratore la retribuzione fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma emessa dal giudice di appello, indipendentemente dalla proposizione, da parte del lavoratore, di una nuova istanza di reintegra, che è invece necessaria soltanto per conseguire l'effettivo reinserimento (per la seconda volta) nel posto di lavoro. (V 5141/83, mass n 430002; (V 4328/83, mass n 429234; (V 1669/82, mass n 419498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)