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Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 01/02/1995 (Rv. 490152 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Azione revocatoria di pagamenti - Prescrizione - Interruzione ex art. 2943, comma quarto, cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490152-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

All'azione revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, legge fall., avverso i pagamenti effettuati dal fallito, non è applicabile l'ipotesi di interruzione della prescrizione prevista dall'art. 2943, comma quarto, cod. civ. (interruzione a seguito di atti di costituzione in mora del debitore), non potendosi configurare mora nei confronti di un diritto potestativo, quale è quello esercitato con la detta azione, che ha natura costitutiva ed è volta ad ottenere un mutamento della situazione giuridica del destinatario del pagamento, a prescindere dalla collaborazione del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)