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Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 19/10/1977 (Rv. 388070 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO DI PAGAMENTI ESEGUITI DAL FALLITO NEL PERIODO 'SOSPETTÒ - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL CURATORE AD ESPERIRE L'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - INTERRUZIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388070-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO DI PAGAMENTI ESEGUITI DAL FALLITO NEL PERIODO 'SOSPETTÒ - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL CURATORE AD ESPERIRE L'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - INTERRUZIONE.*

Gli Atti con i quali il curatore del fallimento costituisce in mora il beneficiario di pagamenti effettuati dal fallito nel periodo 'sospettò, con riguardo all'Obbligo di restituire le somme ricevute, sono idonei ad interrompere la prescrizione (ai sensi dell'art 2943, quarto comma cod civ) del diritto del curatore medesimo ad esperire l'Azione revocatoria fallimentare avverso detti pagamenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)