Sez. 6, Sentenza n. 1934 del 20/10/2009 Ud. (dep. 15/01/2010) Rv. 245759 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Attenuante di cui all'art. 353, comma terzo, cod. pen. - Licitazioni private - Nozione - Incanto disposto nelle procedure esecutive immobiliari - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI
La circostanza attenuante speciale del reato di turbata libertà degli incanti, data dal riferimento della condotta alle licitazioni private per conto di privati, resta estranea ai casi di licitazione dipendente da una disposizione di legge o da un ordine ovvero da un'autorizzazione dell'Autorità, e specificamente al caso del pubblico incanto per la vendita di beni disposta nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)