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Sez. 3, Sentenza n. 5788 del 21/01/2026 Cc. (dep. 12/02/2026) Rv. 289417-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa valutazione di voci trattamentali ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità - Illegittimità dell'ammissione al beneficio - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289417-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'omesso vaglio, da parte del giudice, di una o più voci trattamentali ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità, laddove possibili e praticabili, integra violazione di legge per mancata valutazione dell'idoneità del programma presentato, nel caso in cui la sanzione trattamentale irrogata risulti non effettiva o non proporzionata al fatto e al suo autore e non consegua le finalità rieducative, risocializzanti e specialpreventive che caratterizzano il beneficio. (Fattispecie relativa a contravvenzioni edilizie e paesaggistiche, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso formulato dal pubblico ministero per omessa inclusione, nel programma trattamentale, della demolizione di un manufatto abusivo, di cui risultava documentata, da parte dell'autore del reato, l'avvenuta rimozione).

Cod. Pen. art. 168 bis com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)