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Sez. 1, Sentenza n. 9138 del 17/04/2007 (Rv. 596643 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Domanda di risarcimento danni - Riferimento al limite della competenza per valore del giudice di pace - Conseguenze - Appellabilità della sentenza - Indicazione a margine dell'atto di citazione e omesso versamento del contributo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596643-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Nel giudizio innanzi al giudice di pace, qualora la domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sia proposta con l'espressa indicazione della quantificazione del danno in L.1.696.750, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore di detto giudice, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione della causa secondo equità e, conseguentemente, la sentenza è impugnabile con l'appello, non rilevando in contrario che a margine dell'atto di citazione l'attore abbia indicato che l'atto era inferiore a L. 2.000.000 e successivamente iscritto la causa a ruolo senza versare alcun contributo, trattandosi di elementi richiesti solo a fini fiscali (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)