Sez. 3, Ordinanza n. 3662 del 21/02/2006 (Rv. 588963 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Pronuncia su domanda risarcitoria - Indicazione di somma nel limite della giurisdizione equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore - Determinazione del valore della causa - Applicabilità dell'art. 14 cod. proc. civ. - Conseguenze sul mezzo di impugnazione - Individuazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
In tema di impugnazioni, nel giudizio, instaurato davanti al giudice di pace, per il risarcimento dei danni ascrivibili a un Comune per la cattiva manutenzione stradale, se l'attore, oltre a richiedere a titolo di risarcimento una somma specifica non superiore a euro 1.032, 91, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto a una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'articolo 14 cod. proc. civ. si presume (in difetto di tempestiva contestazione) nei limiti della competenza del giudice adito, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza del giudice di pace va individuato nell'appello e non nel ricorso per cassazione, che se proposto va dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)