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Sez. 5 - , Sentenza n. 12251 del 17/05/2017 (Rv. 644130 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE | Diniego del condono fiscale di cui all’art. 12 della l. n. 289 del 2012 - Obbligo di motivazione - Modalità - Rinvio al prospetto contabile allegato al provvedimento - Adeguatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644130-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE

In materia tributaria, l'esistenza e la congruità della motivazione deve essere valutata alla stregua delle regole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l'atto si riferisce, sicché, in ipotesi di diniego di condono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002, è sufficiente l’indicazione del difetto dei requisiti previsti per l’applicazione del beneficio fiscale ed il rinvio al prospetto contabile, allegato quale “parte integrante” del provvedimento, in cui sono contenuti gli elementi necessari a comprendere le ragioni della pretesa fiscale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2012 num. 289 art. 12, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)