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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5190 del 16/03/2015 (Rv. 634719 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Avviso di rettifica e liquidazione - Obbligo di motivazione - Contenuto - Omessa indicazione di tutte le aliquote applicate - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634719-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In materia tributaria, l'esistenza e la congruità della motivazione, deve essere valutata alla stregua delle regole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l'atto si riferisce, attesa la polisistematicità della normativa, sicché in materia d'imposta sulle successioni è sufficiente indicare il valore globale dell'asse ereditario e dell'aliquota applicata per lo scaglione più elevato, senza necessità d'indicare tutte le aliquote applicate per il calcolo della maggiore imposta, tenuto conto dell'individuazione "ex lege" degli scaglioni e della possibilità di compiere mere operazioni di calcolo sui medesimi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 23 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)