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Sez. 3, Sentenza n. 15547 del 06/11/2002 (Rv. 558264 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Rapporto fra disdetta e domanda giudiziale di rilascio - Coincidenza dei motivi - Necessità - Genericità del motivo di disdetta - Integrazione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558264-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI

In tema di rapporto fra disdetta del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978, e conseguente domanda di rilascio ai sensi dell'art. 30 della stessa legge, poiché la comunicazione della motivata disdetta deve(ai sensi del primo comma dell'art. 30 cit.) necessariamente precedere l'azione di rilascio, la disdetta si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che il successivo ricorso introduttivo del giudizio deve essere fondato sulla medesima situazione in precedenza prospettata e non può indicare un motivo diverso, mentre un atto introduttivo, che contenga motivi nuovi rispetto a quelli espressi nella disdetta, costituirebbe atto autonomo e farebbe venir meno il nesso di necessaria coincidenza voluto dal legislatore a garanzia del conduttore, allo stesso modo di come una specificazione del motivo, formulata nel corso del giudizio, non varrebbe a sanare la iniziale nullità della disdetta medesima.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)