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Sez. 3, Sentenza n. 792 del 19/01/2001 (Rv. 543371 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Specificazione del motivo - Requisiti.
Stato
decisa il 2001-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543371-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI

Nell'ipotesi di diniego di rinnovazione della locazione non abitativa alla prima scadenza ai sensi dell'art. 29 della legge n. 392/78 nelle ipotesi di cui alla lettera a e b dell'anzidetta norma per le quali è previsto come motivo di diniego la destinazione dell'immobile all'uso abitativo o di lavoro autonomo di soggetti, parenti entro il secondo grado in linea retta del locatore, la specificazione precisa ed analitica della situazione dedotta deve riguardare non solo l'indicazione della destinazione d'uso con la menzione per l'uso non abitativo del tipo di attività commerciale o professionale ovvero artigianale che si intende esercitare nell'immobile, ma anche quella del soggetto beneficiario dell'uso medesimo, essenzialmente quando più siano le persone nella condizione di ottenere l'immobile, per la particolare destinazione d'uso comunicata ed il locatore intenda favorirne una sola di esse oppure alcune congiuntamente.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)