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Sez. 1, Sentenza n. 3716 del 09/04/1991 (Rv. 471592 - 01)

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - In genere | Alienazione della cosa comune - Successivo fallimento di uno dei comproprietari - Azione revocatoria - Esperibilità in relazione alla quota.
Stato
decisa il 1991-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471592-01

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - In genere

Nel caso di vendita di un immobile oggetto di comunione indivisa, che venga contestualmente stipulata da tutti i condomini, va ravvisata non un'unica parte, ma una pluralità di parti alienanti, in relazione alle rispettive quote. Ne consegue che il fallimento di uno di detti comproprietari rende esperibile l'azione revocatoria, secondo le previsioni dell'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ancorché limitatamente alla quota di pertinenza del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1108, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)