Sez. 1, Sentenza n. 3089 del 17/03/1995 (Rv. 491217 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Contratto di locazione - Stipulazione da parte del comproprietario, successivamente fallito, anche quale mandatario tacito dell'altro condomino - Revocatoria fallimentare - Limitazione alla quota spettante al fallito.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, la circostanza che il comproprietario-locatore, successivamente fallito, abbia agito, al momento della stipulazione del contratto di locazione, quale mandatario tacito dell'altro condomino (nella specie, il coniuge in comunione legale dei beni), il quale abbia espressamente dichiarato di considerarsi vincolato al contratto, non determina l'assorbimento sotto la disciplina fallimentare anche del vincolo locatizio costituito sulla metà del bene di proprietà del non fallito, cosicché è ammessa la revocatoria fallimentare limitatamente alla quota spettante al fallito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1100, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)