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Sez. 2, Sentenza n. 20991 del 23/07/2025 (Rv. 675964-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Chiamata in giudizio di più terzi - Declaratoria dell'obbligo risarcitorio di questi in base alle rispettive responsabilità - Cause inscindibili - Litisconsorzio necessario processuale anche in fase di impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Applicazione dell'art. 331 c.p.c. - Necessità.
Stato
decisa il 2025-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675964-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In caso di chiamata in causa di più terzi ad opera del convenuto al fine di ottenere la propria liberazione dalla pretesa dell'attore e la declaratoria dell'obbligo risarcitorio dei chiamati, sulla base dei titoli delle rispettive responsabilità, distinti per ognuno e connessi per l'oggetto, si è in presenza di cause inscindibili, legate da un nesso di litisconsorzio necessario (o unitario), in quanto viene sollecitato un accertamento comune nei confronti dei chiamati circa lo specifico modo di essere dei titoli di responsabilità nella loro correlazione causale, cosicché il vincolo di inscindibilità di tali cause in sede di impugnazione, ove permanga contestazione sull'individuazione degli effettivi obbligati, determina l'applicabilità del regime di cui all'art. 331 c.p.c..

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)