Sez. 5 - , Sentenza n. 12472 del 04/02/2020 Ud. (dep. 20/04/2020) Rv. 278886 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Aggravante riconosciuta in primo grado e non contestata con i motivi di appello - Motivo di ricorso relativo alla sua configurabilità – Inammissibilità – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la sussistenza di un'aggravante, riconosciuta nel giudizio di primo grado e non contestata con i motivi di appello, essendosi sul punto formato il giudicato, in base al principio del "tantum devolutum, quantum appellatum". (Conf. Sez. 1, n. 2378 del 1983, Rv. 163151 e Sez. 4, n. 6735 del 1981, Rv. 149682).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)