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Sez. 2, Sentenza n. 7532 del 25/11/2025 Ud. (dep. 25/02/2026) Rv. 289470-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Questione non specificamente dedotta in appello - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289470-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, sui quali si è formato il giudicato in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum". (Conf.: n. 2378 del 1983, Rv. 163151-01).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)