Sez. U, Sentenza n. 19705 del 13/11/2012 (Rv. 624133 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Pubblicità lesiva del decoro e della dignità professionale - Illecito disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, poiché l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dall'art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, non preclude all'organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza, in linea con quanto stabilito dagli artt. 17, 17-bis e 19 del codice deontologico forense, e tanto più che l'art. 4 del d.P.R. 3 agosto 2012, n. 137, al comma secondo, statuisce che la pubblicità informativa deve essere "funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva affermato costituire illecito disciplinare l'inserimento nel "box" pubblicitario di un giornale di uno slogan sull'attività svolta, con grafica tale da porre enfasi sul dato economico dei costi molto bassi, contenente elementi equivoci, suggestivi ed eccedenti il carattere informativo).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Decreto Legisl. 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 03/08/2012 num. 137 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)