Sez. 6, Sentenza n. 24083 del 24/05/2001 Ud. (dep. 13/06/2001) Rv. 219537 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Riunione di procedimenti -Elezione di domicilio effettuata nel primo di essi - Unica notificazione effettuata al domicilio eletto - Validità - Fondamento.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, ai sensi dell'art.161 cod.proc.pen., nel procedimento originariamente condotto a suo carico conserva validità, se non revocata, per l'intera durata del procedimento ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)