Sez. 6, Sentenza n. 8818 del 03/07/1996 Ud. (dep. 30/09/1996) Rv. 205912 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Apposizione di clausole che limitino nel tempo gli effetti dell'elezione - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
Gli effetti della elezione di domicilio durano in ogni stato e grado del procedimento, salve le eventuali notificazioni al detenuto ovvero nel procedimento davanti alla cassazione; deve escludersi pertanto che al negozio processuale di elezione possano essere apposte clausole, che ne limitino "ab origine" gli effetti nel tempo, in modo che, alla prevista scadenza, la elezione medesima venga a cessare e si verifichi il ripristino di pregressa situazione, rilevante ai fini dell'art. 157 cod. proc. pen. e disposizioni successive. Del resto, la irrilevanza di siffatta eventuale limitazione temporale della elezione di domicilio risulta confermata, implicitamente, dalla disciplina prevista dall'art. 162 cod. proc. pen., che alla revoca espressa della elezione di domicilio attribuisce efficacia a condizione che sia effettuata indicazione del luogo ove si vuole che le successive notificazioni siano eseguite, in difetto restando all'uopo fissato il domicilio precedentemente eletto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)